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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei
gruppi tessutali, con protocollo, ed il protocollo addizionale,
adottati a Strasburgo rispettivamente il 17 settembre 1974 ed il 24
giugno 1976.