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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24
aprile 1982, numeri 335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36
della legge 1 aprile 1981, n. 121, il ruolo degli agenti e quello
degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli
assistenti.
Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti
qualifiche:
a) agente;
b) agente scelto;
c) assistente;
d) assistente capo.
La dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti e'
quella prevista nella tabella A allegata alla presente legge.
Dalla stessa data il ruolo degli operatori tecnici e quello dei
collaboratori tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei
collaboratori tecnici.
Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti
qualifiche:
a) operatore tecnico;
b) operatore tecnico scelto;
c) collaboratore tecnico;
d) collaboratore tecnico capo.
La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori
tecnici e' quella prevista nella tabella B allegata alla presente
legge.
La qualifica di assistente e quella di collaboratore tecnico si
conseguono a ruolo aperto per anzianita' senza demerito dopo 14 anni
di complessivo servizio.
Agli scrutini per la frequenza dei corsi di aggiornamento per la
promozione alla qualifica di assistente capo e di collaboratore
tecnico capo e' ammesso il personale con le qualifiche di assistente
e di collaboratore tecnico con almeno 10 anni di effettivo servizio
nelle qualifiche stesse.