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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto
1978, n. 437, sono sostituiti dai seguenti:
"La pensione privilegiata, spettante al coniuge superstite ed agli
orfani dei magistrati ordinari deceduti in attivita' di servizio per
effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o
criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate,
e' stabilita in misura pari al trattamento iniziale complessivo di
attivita' della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita
all'epoca del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di
famiglia e dell'indennita' integrativa speciale, che sono corrisposte
nella misura stabilita per i pensionati, salvo, in ogni caso, quanto
disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive
modificazioni.
La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza del
coniuge e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali e' liquidata
applicando le percentuali previste dalle norme vigenti per le
pensioni privilegiate di riversibilita' sul trattamento complessivo
di cui al comma precedente".