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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, modificato con
l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto
1954, n. 968, e' sostituito dal seguente:
"Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura
non possono acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni,
eredita' o legati senza autorizzazione.
Questa, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo,
e' concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
parere del Consiglio di Stato, quando si tratti di acquisto a titolo
oneroso di immobili, il cui valore sia superiore a lire 130 milioni
ovvero di accettazione di donazioni, eredita' o legati che
comprendano beni immobili di valore superiore a lire 130 milioni.
Negli altri casi, l'autorizzazione e' concessa con decreto del
prefetto della provincia nella quale ha sede l'istituto ecclesiastico
o l'ente di culto, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo
regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
Per i trasferimenti di beni immobili di cui all'articolo 29,
lettera b), ultimo comma, del Concordato, la autorizzazione e'
concessa con decreto del prefetto, anche se il valore sia superiore a
lire 130 milioni".