Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416, e' modificato nel modo seguente:
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' formato da
settantaquattro componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma
successivo";
al terzo comma e' aggiunta la seguente lettera:
"m) tre rappresentanti complessivi del personale insegnante
direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua
tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole
della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle
predette scuole";
il quarto comma e' soppresso;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla
lettera m) del precedente terzo comma, da effettuarsi con le
modalita' di cui al successivo articolo 20, le relative liste possono
comprendere fino a tre candidati ciascuna".