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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Norme programmatiche
I contributi di cui alla presente legge sono concessi al fine di
conseguire gli obiettivi del piano di ristrutturazione dell'industria
delle costruzioni navali ed in particolare:
a) una domanda di naviglio corrispondente alla esigenza di
rinnovare la flotta mercantile adeguandola alle necessita' economiche
del Paese ed allo sviluppo dei traffici marittimi;
b) l'allineamento dei costi di produzione a quelli delle
industrie cantieristiche europee;
c) la stabilizzazione di una capacita' produttiva che, tenendo
conto delle condizioni del mercato e delle sue evoluzioni, sia
adeguata al raggiungimento degli obiettivi del piano.
Il Ministro della marina mercantile riferisce ogni sei mesi al
Parlamento, con una apposita relazione, sullo stato di attuazione
della presente legge e di quelle aventi finalita' di attuazione del
piano di settore per la ristrutturazione dell'industria delle
costruzioni navali concernenti le provvidenze a favore della
riparazione navale, lo sviluppo della ricerca applicata nel settore
della costruzione e della propulsione navale, la demolizione del
naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita' ed il credito
navale.