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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 10,
11, 11-bis, 12, 13, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, e'
prorogato fino al 30 giugno 1982.