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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ammissione al contributo
Al fine di favorire il rinnovamento della flotta mercantile, alle
imprese che vendono per demolizione o che fanno demolire per proprio
conto, in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita'
economica europea, navi mercantili a scafo metallico di stazza lorda
non inferiore a 150 tonnellate, inscritte da almeno tre anni nelle
matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del codice della
navigazione, abbinando a detta operazione la costruzione di nuove
unita', possono essere concessi i benefici previsti dal successivo
articolo 2.
Per avere titolo a detti benefici le imprese interessate devono
commettere o acquistare in un cantiere nazionale o di un Paese della
Comunita' economica europea, entro il 31 dicembre 1983, nuovo
naviglio per un tonnellaggio di stazza lorda compensata non inferiore
al 50 per cento di quello che intendono demolire, calcolato anch'esso
in tonnellate di stazza lorda compensata, sempre che le unita' siano:
a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150
tonnellate, eccettuate quelle abilitate esclusivamente al servizio
marittimo dei porti e delle rade;tale limite e' ridotto a 75
tonnellate di stazza lorda per le unita' a scafo metallico abilitate
alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono
destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di
passeggeri o di automezzi;
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non
inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi a scafo metallico
di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
c) galleggianti, costruzioni antinquinamento, costruzioni al cavo
metallico di interesse energetico e altri mezzi nautici di stazza
lorda non inferiore a 150 tonnellate.
Sono escluse le costruzioni effettuate per conto dello Stato, le
unita' da diporto nonche' le navi che non siano in possesso, anche
dopo l'effettuazione dei lavori, della piu' alta classe del Registro
italiano navale.
Le navi o i galleggianti che usufruiscono dei benefici previsti dal
successivo articolo 2 devono essere iscritti nelle matricole o nei
registri nazionali.
In caso di cancellazione per vendita all'estero, intervenuta entro
cinque anni dalla data di iscrizione, i proprietari decadono
dall'intero beneficio e sono obbligati a restituire le somme
percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale
di sconto, aumentato di 2 punti, in vigore alla data della
dichiarazione di decadenza.
Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla presente
legge, la perdita del naviglio a seguito di naufragio, incendio o
altra causa accidentale, purche' avvenuta in data non antecedente al
30 giugno 1981, e' equiparata alla volontaria demolizione.