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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Procedura per la selezione del personale da destinare all'estero)
Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da
assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese
quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e
alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonche' alle
istituzioni culturali italiane all'estero, e' scelto esclusivamente
tra il personale di ruolo, che abbia conoscenza delle lingue
straniere richieste per il paese a cui e' destinato.
La destinazione alle istituzioni di cui al comma precedente e'
disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi
del successivo articolo 4, secondo piani triennali che sono definiti,
in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro
degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto
alle categorie di personale richiesto, sulla base degli elementi
conoscitivi forniti dalle competenti autorita' consolari e
diplomatiche. I predetti piani possono essere aggiornati in modo che
risultino aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute.
Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei
requisiti professionali e culturali con riferimento specifico alla
preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che
dovranno essere svolte all'estero.
L'accertamento di cui al comma precedente e' effettuato mediante
esami, integrati dalla valutazione dei titoli professionali e
culturali.
Gli esami comprendono una o piu' prove scritte ed un colloquio e
consistono nella trattazione articolata di argomenti culturali e
professionali, con particolare riferimento alle funzioni da svolgere
all'estero, e nell'accertamento della conoscenza delle lingue
straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione.
Gli esami sono indetti ogni biennio con decreto del Ministro degli
affari esteri da emanarsi di concerto con i Ministri competenti in
rapporto alle categorie di personale richiesto.
Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 80 per
le prove di esame e 20 per i titoli professionali e culturali.
Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una
votazione media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio gli
aspiranti che abbiano riportato nella prova o prove scritte una
votazione non inferiore a quella minima determinata dai decreti di
cui ai commi penultimo ed ultimo del presente articolo.
Terminate le prove di esame si da' luogo alla, valutazione dei
titoli nei riguardi dei soli aspiranti che hanno superato detti
esami.
Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei
punteggi riportati nelle prove di esame e nella valutazione dei
titoli.
Sono destinati all'estero gli aspiranti che si collocano in
posizione utile in relazione al numero dei posti per il quale sono
stati indetti gli esami.
Le graduatorie conservano validita' per la copertura dei posti che
si rendano disponibili sino all'anno scolastico precedente a quello
cui si riferiscono i posti assegnati agli esami successivi. Nei casi
di sopravvenuta urgente necessita' di assegnare personale a posti per
i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle predette
graduatorie per esaurimento delle stesse o per mancanza di
graduatorie specifiche, i relativi esami sono indetti anche prima
della scadenza biennale.
Le graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponibili dopo le
operazioni di trasferimento del personale gia' in servizio all'estero
sono pubblicate negli albi del Ministero degli affari esteri e di
quelli competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto,
previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il Ministro degli affari esteri determinera', con decreto da
emanarsi di concerto con i Ministri competenti, le singole categorie
di personale di ruolo dello Stato che possono essere destinate
all'estero in relazione alle varie funzioni da svolgere, le modalita'
di svolgimento degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste
per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni, la ripartizione del
punteggio tra le singole prove, con la fissazione altresi' dei
criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto dettera'
inoltre le disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di
formazione per il personale destinato all'estero che dovranno essere
orientati particolarmente alla conoscenza della realta' culturale e
sociale in cui il personale stesso e' chiamato ad operare.
Per il personale direttivo e docente da destinare alle istituzioni
scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3
marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni
scolastiche ed universitarie estere, i programmi relativi alle prove
di esame, la ripartizione del punteggio tra le singole prove e la
fissazione dei criteri di valutazione dei titoli, sono definiti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di
concerto con il ministro degli affari esteri.