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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, e' sostituito dal
seguente:
"Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al
precedente articolo 6 i titolari delle imprese individuali ed i
legali rappresentanti delle societa' che, al momento dell'entrata in
vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui
all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonche' gli
institori di dette imprese o societa' la cui procura sia stata
depositata prima dell'entrata in vigore della presente legge,
sempreche' siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9,
lettere a), c), d) ed e).
La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione
di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla data dell'entrata in
vigore della presente legge.
Fino alla pronuncia della commissione restano abilitati
all'esercizio della loro attivita' i soggetti di cui al primo comma
del presente articolo".