Legge Ordinaria n. 610 del 14/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1982 n. 235 suppl.)
Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               ART. 1.
(Indirizzo e coordinamento     degli     interventi    nel    mercato
                        agricolo-alimentare)

  Il  CIPAA  -  Comitato interministeriale per la politica agricola e
alimentare  -  istituito  con  legge  27  dicembre  1977,  n. 984, in
conformita'  con  la  normativa  comunitaria  ed  in  armonia  con le
indicazioni contenute nel piano nazionale di cui all'articolo 3 della
citata  legge 27 dicembre 1977, n. 984, determina gli indirizzi e gli
obiettivi  della  politica  agricoloalimentare,  ivi  compresi quelli
relativi     agli     interventi    sul    mercato    dei    prodotti
agricolo-alimentari,  dei  prodotti  ortofrutticoli  trasformati, dei
prodotti  della  distillazione  vitivinicola,  nonche'  dei  prodotti
ittici,  necessari  ad  assicurare  il regolare andamento del mercato
stesso e degli approvvigionamenti alimentari al consumo.
  All'attuazione  degli  interventi  sul  mercato agricolo-alimentare
provvede  l'AIMA,  Azienda  di  Stato  per gli interventi sul mercato
agricolo,  istituita  con  legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive
modificazioni,  riordinata  secondo  quanto  disposto  dalla presente
legge, con ordinamento e bilancio autonomi.
  A tal fine il CIPAA entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta
del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato
consultivo,  di  cui  al  successivo articolo 5, approva il programma
degli  interventi  nazionali  dell'AIMA  con  le  possibili  relative
indicazioni finanziarie sulla cui base e' redatto il bilancio annuale
di previsione dell'AIMA che, entro il successivo 30 settembre, e', in
ogni  caso,  presentato  al  Parlamento  in  appendice  allo stato di
previsione   della  spesa  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste.
  Eventuali  modifiche  ed  integrazioni al programma di cui al comma
precedente   sono  approvate  dal  CIPAA  su  proposta  del  Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste.  Il CIPAA, entro il 30 aprile di
ogni  anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
e  sentito  il  Comitato  consultivo di cui al successivo articolo 5,
approva  la  relazione  annuale  sull'attivita'  svolta  dall'AIMA da
trasmettere al Parlamento.
  In  allegato  ai  documenti sottoposti all'esame del CIPAA ai sensi
dei precedenti commi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e'
tenuto  altresi' a trasmettere le relazioni previsionali e consuntive
relative   alle   attivita'   svolte  dall'AIMA  per  gli  interventi
comunitari,  nonche'  alle  attivita'  svolte  dagli enti o organismi
pubblici di cui al successivo articolo 3, primo comma, lettera a).
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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