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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' disposta la vendita a trattativa privata, in favore del comune
di Acquedolci (Messina), del compendio pervenuto allo Stato per
effetto del decreto di espropriazione n. 30486, emesso in data 19
giugno 1934 dal prefetto di Messina, sito in detto comune, della
superficie di metriquadri 156.175,70, espropriato in esecuzione delle
leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473, e destinato a
pubblico generale interesse ai sensi delle predette leggi e del
citato decreto.
Dalla superficie di mq 156.175,70 sono escluse le aree gia'
utilizzate per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
realizzate dallo Stato in esecuzione del piano di ampliamento del
1929, le quali vengono trasferite, a titolo gratuito, al comune di
Acquedolci.
Il prezzo di vendita e' stabilito dall'Amministrazione finanziaria
dello Stato, su proposta dell'ufficio tecnico erariale di Messina,
pari a quello che risultera' determinato sulla base dei criteri di
cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed
integrazioni.