Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801,
concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o,
in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono
approvare i limiti di accettabilita', le norme e le prescrizioni
regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi
dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato
dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono
prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, gia'
prorogati al 31 dicembre 1981, purche' i relativi impianti
centralizzati di depurazione siano compresi nei progetti gia' da esse
approvati. Il termine del 31 dicembre 1980, indicato dall'ultimo
comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato
dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' riaperto e
prorogato al 31 dicembre 1982".
L'articolo 2 e' sostituito dai seguenti:
"Art. 2. - In attuazione della lettera e) del primo comma
dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le regioni,
sentiti i comuni, sono tenute, entro il 30 giugno 1982, ad
individuare, mediante apposito piano, le zone idonee ad effettuare lo
smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni
industriali o dai processi di depurazione.
Le regioni possono stabilire che l'individuazione delle zone
costituisce norma di variante dei piani urbanistici dei comuni
territorialmente competenti.
Le varianti debbono essere deliberate entro sessanta giorni dalla
data di emanazione del provvedimento regionale. In caso di
inadempienza da parte dei comuni, le regioni provvedono nei
successivi sessanta giorni ad indicare i siti idonei allo smaltimento
dei liquami e dei fanghi.
Le aree comprese nelle zone individuate per effettuare lo
smaltimento di cui al primo comma sono acquisite mediante esproprio
ed attrezzate ai fini di cui al medesimo primo comma da parte dei
comuni mediante utilizzo degli stanziamenti previsti dal terzo e
quarto comma dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650,
nonche' dei proventi derivanti dalla applicazione dell'articolo 24
della medesima legge.
Ai comuni nel cui territorio sono o vengono posti in esercizio
impianti e piattaforme per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi
residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di
depurazione, in conformita' con le delibere regionali di cui al primo
comma, le regioni sono tenute a corrispondere, a decorrere dalla data
della delibera comunale sull'impianto o piattaforma, un contributo
annuo, proporzionale al liquame o fango trattato, da determinarsi con
legge regionale.
La misura del contributo e' sottoposta annualmente a rivalutazione,
secondo l'indice ISTAT del costo della vita.
Le regioni sono tenute ad emanare apposito regolamento per la
concessione dei contributi di cui al presente articolo.
Le opere e gli interventi di carattere edilizio ed urbanistico
relativi allo smaltimento dei liquami e dei fanghi, da effettuare
nelle zone di cui al primo comma, sono sottoposti alle sole procedure
di autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, con riduzione a sessanta giorni del termine stabilito dallo
stesso articolo";
"Art. 2-bis. - Al fine di impedire il processo di eutrofizzazione
delle acque fluviali, lacustri e marine ed in conformita' a quanto
disposto dal numero 1 dello articolo 4 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, i detersivi per bucato debbono essere prodotti e
commercializzati con un contenuto di composti di fosforo non
superiore al 6,5 per cento espresso come fosforo.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto su tutto il
territorio nazionale a decorrere dal primo giorno del sesto mese
successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone, con
proprio decreto, l'ulteriore riduzione al 5 per cento, espresso come
fosforo, del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi per
bucato a decorrere dal primo giorno del ventiquattresimo mese
successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
I produttori di detersivi per bucato sono tenuti ad indicare in
modo chiaramente visibile sui documenti di vendita e sui contenitori
destinati al commercio la percentuale di composti di fosforo,
espressa come fosforo, presenti nel prodotto.
I sindaci, nella loro funzione di autorita' sanitaria locale, sono
tenuti a garantire l'applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo, avvalendosi del personale e delle strutture delle unita'
sanitarie locali ed inoltre dei servizi e presidi multizonali
previsti dallo articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che
devono operare di concerto con i nuclei antisofisticazioni dello
Stato".
L'articolo 3 e' soppresso.
Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - L'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1981,
n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
1981, n. 153, e' sostituito dal seguente:
"Al quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n.
319, nel testo modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre
1979, n. 650, e' aggiunto il seguente periodo: 'I soggetti
contemplati dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per
uso agricolo, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti
uffici delle province, dei consorzi e dei comuni. In ogni caso tale
disposizione non si applica agli insediamenti produttivi'"".
All'articolo 4, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
parole: "o ad esperti".
L'articolo 5 e' soppresso.