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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, e' sostituito
dal seguente:
"La disciplina stabilita all'articolo 32, primo comma, della legge
20 marzo 1975, n. 70, non opera nei confronti dei componenti dei
consigli di amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi
istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano l'elezione degli
amministratori da parte degli iscritti, soci od associati, tanto in
forma diretta quanto attraverso elezione di secondo grado".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 25 agosto 1982
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA