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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, concernente
autorizzazione alla GEPI societa' per azioni ad intervenire nel
settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa
componentistica, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI)
detta le direttive per gli interventi previsti dal presente decreto
nell'ambito del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della
componentistica elettronica connessa, anche per quanto concerne
l'articolazione territoriale delle iniziative. Con la stessa delibera
il CIPI determina la quota di riserva di fondi in favore dei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, al fine di
salvaguardare le attivita' produttive del Mezzogiorno nei settori
indicati.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nel rispetto delle direttive di cui al precedente comma e sulla base
delle indicazioni fornite dalle imprese interessate, predispone i
piani specifici di intervento contenenti la previsione delle
modalita' di realizzazione per il risanamento e la ristrutturazione
delle imprese o dei rami aziendali, della struttura occupazionale,
dei fabbisogni finanziari specifici.
Ciascun piano e' sottoposto all'approvazione del CIPI, che deve
pronunciarsi entro 30 giorni dalla presentazione di esso da parte del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - E' costituito, presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, il "Fondo per l'elettronica dei
beni di consumo e della componentistica connessa", con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Il Fondo sottoscrive il 95 per cento del capitale sociale iniziale
della societa' di cui al successivo articolo 1-ter.
Il Fondo sottoscrive inoltre gli ulteriori aumenti di capitale
necessari per l'attuazione dei piani specifici approvati ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
L'attivita' del Fondo ha la durata di 5 anni a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 1-ter. - E' costituita, con sede in Roma, la societa'
"Ristrutturazione elettronica S.p.a.", con capitale di lire un
miliardo, ripartito in mille azioni del valore nominale di lire un
milione ciascuna. Il capitale e' sottoscritto per novecentocinquanta
azioni dal "Fondo" di cui all'articolo precedente e per la quota
restante dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) o da
societa' del gruppo.
La societa' di cui al precedente comma ha per oggetto il
riordinamento di comparti nell'ambito del settore dell'elettronica
dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa,
promuovendo il coordinamento di imprese e unita' produttive secondo
un indirizzo industriale unitario. A tal fine la societa' promuove la
costituzione di societa' con imprese o con consorzi di imprese
operanti nel settore, partecipa al capitale di societa', finanzia le
societa' partecipate. Dette societa' o consorzi di imprese possono
riguardare anche imprese con partecipazione di capitale estero,
imprese alle quali partecipa la GEPI ed imprese o rami di imprese che
svolgono attivita' ausiliarie in genere o di intermediazione nella
circolazione dei beni.
La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione
composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed uno dall'Istituto
per la ricostruzione industriale (IRI).
Il collegio sindacale, nominato dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e' costituito da un magistrato della
Corte dei conti che lo presiede, da un rappresentante del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un
rappresentante del Ministero del tesoro".
L'articolo 2 e' soppresso.
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Gli interventi della societa' "Ristrutturazione elettronica
S.p.a." previsti dai precedenti articoli devono esaurirsi nel termine
massimo di 5 anni dalla delibera di approvazione da parte del CIPI
dei singoli piani specifici di cui al precedente articolo 1.
La societa' "Ristrutturazione elettronica S.p.a." nel consociarsi
con imprese o con consorzi di imprese ovvero nel partecipare al
capitale di societa' gia' costituite, ai sensi del secondo comma
dell'articolo 1-ter, stipula un accordo con il quale gli altri soci
si impegnano a riscattare, al termine del periodo di intervento
previsto dal primo comma del presente articolo, le azioni o le quote
sociali di cui la societa' "Ristrutturazione elettronica S.p.a." e'
titolare.
La societa' "Ristrutturazione elettronica S.p.a." e' tenuta a
promuovere la liquidazione delle societa' che, nei due esercizi
sociali anteriori alla scadenza del periodo di intervento, abbiano
registrato perdite, in ciascun esercizio, in misura superiore ad un
terzo del capitale sociale.
Al termine del quinquennio di cui al primo comma, l'assemblea della
societa' "Ristrutturazione elettronica S.p.a.", constatato
l'esaurimento dello scopo sociale, ne delibera lo scioglimento".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Il CIPI, con la delibera di approvazione dei piani specifici di
cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, puo' autorizzare la
GEPI a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di
iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori
eventualmente eccedenti il fabbisogno delle imprese o dei rami
aziendali del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della
componentistica connessa, ubicati nei territori di cui all'articolo 1
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, nonche' nei territori dei comuni aventi aree
comprese nei territori dell'articolo 1 dello stesso testo unico.
Il CIPI provvedera', altresi', con apposite delibere, ad
individuare le iniziative piu' idonee per favorire il reimpiego dei
lavoratori eventualmente eccedenti nei settori di cui al presente
decreto per il restante territorio nazionale".
All'articolo 5 e' aggiunto il seguente comma:
"Il trattamento d'integrazione salariale straordinario di cui al
settimo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e'
prorogato di ulteriori 6 mesi".
All'articolo 6:
i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
"Per gli interventi previsti dai primi quattro articoli del
presente decreto e' autorizzato il conferimento della somma di lire
200 miliardi al Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della
componentistica connessa. A tal fine il Ministero del tesoro e'
autorizzato a conferire al Fondo la somma di lire 100 miliardi per
l'anno 1982 e di lire 100 miliardi per l'anno 1983.
Parimenti il Fondo di dotazione dell'Istituto per la
ricostruzione industriale (IRI) e' aumentato di lire 5 miliardi per
l'anno 1982 e di lire 5 miliardi per l'anno 1983 mediante versamento
da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore del
predetto ente.
Per gli interventi previsti dall'articolo 4 del presente decreto
e' autorizzato il conferimento della somma di lire 30 miliardi per
consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'Ente
partecipazioni e finanziamenti industria manifatturiera (EFIM),
all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e all'Istituto per la
ricostruzione industriale (IRI) di concorrere all'ulteriore aumento
del capitale sociale della GEPI S.p.a. A tal fine il Ministero del
tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di
lire 7 miliardi 500 milioni per l'anno 1982 e di lire 7 miliardi 500
milioni per l'anno 1983. Parimenti i fondi di dotazione dell'EFIM,
dell'ENI e dell'IRI sono aumentati, ciascuno, di lire 2 miliardi 500
milioni per gli anni 1982 e 1983 mediante versamento da parte del
Ministero delle partecipazioni statali in favore dei predetti enti";
il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"In attesa della definizione legislativa del provvedimento di cui
al precedente comma, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere al Fondo e agli Enti di cui al presente articolo le
anticipazioni necessarie per consentire a questi di effettuare gli
apporti finanziari previsti dal presente decreto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1982
PERTINI
SPADOLINI - MARCORA -
DE MICHELIS - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA