Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo l'articolo 416 del codice penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 416-bis - Associazione di tipo mafioso. - Chiunque fa parte
di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e'
punito con la reclusione da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono
puniti, per cio' solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte
si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e
della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per
commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da
quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita', per il conseguimento della finalita'
dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere
o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei
commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l'impiego.
Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di
commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le
concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonche'
le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture
pubbliche di cui il condannato fosse titolare.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate,
che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo
perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso".