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La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449,
recante provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il
settore agricolo, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle
aziende agricole, comprese quelle diretto-coltivatrici, ubicate nei
territori dei comuni della Basilicata, della Calabria e della
Campania colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982, individuati con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982 ai
sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 2 aprile
1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio
1982, n. 303".
All'articolo 3, al primo comma, le parole: "entro il primo semestre
dello stesso anno" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30
settembre dello stesso anno";
Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
"Articolo 3-bis. - La scadenza delle cambiali agrarie rilasciate
per i prestiti contratti a tasso agevolato ed a tasso ordinario
nell'annata agraria 1980-81, per gli scopi di cui all'articolo 2,
numeri 1) e 4), lettera a), del regio decreto-legge 29 luglio 1927,
n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n.
1760, esigibili nel periodo 10 luglio 1981-30 giugno 1982, prorogata
al 30 giugno 1982 dall'ordinanza n. 472 del 29 dicembre 1981 del
commissario straordinario del Governo per la Campania e Basilicata,
e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1932.
Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario devono essere
corrisposti esclusivamente gli interessi calcolati al tasso che ha
regolato la singola operazione se trattasi di prestito a tasso
ordinario ed al tasso di riferimento vigente alla data del 30 giugno
1982 se trattasi di prestito a tasso agevolato.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei
confronti delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1982, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del
decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 maggio 1982, n. 303".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 settembre 1982
PERTINI
SPADOLINI - DI GIESI -
BARTOLOMEI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA