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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per sopperire alle crescenti esigenze dei servizi antincendi, i
ruoli tecnici delle carriere direttiva e di concetto del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella D annessa alla
legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono aumentati, rispettivamente, di
240 e 60 unita' ripartite negli anni 1982, 1983 e 1984 secondo la
progressione cronologica specificata nell'articolo 3.
I posti recati in aumento ai sensi del primo comma del presente
articolo saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante pubblici
concorsi banditi con decreto del Ministro dell'interno e, nella prima
applicazione della presente legge per ciascuno degli anni previsti,
in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18
marzo 1968, n. 249.