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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di anni cinquantacinque, previsto dall'articolo 1 della
legge 10 maggio 1970, n. 326, per l'esecuzione delle opere comprese
nel progetto 12 agosto 1925, e sue successive modificazioni, per la
formazione delle nuove banchine portuali verso Sampierdarena e per la
sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno, e' sostituito dal
termine di anni settanta.