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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto,
l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica
sono affidate, in forma di incarico, ad uno o piu' cappellani.
Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al
comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico,
all'ispettore dei cappellani previsto dall'articolo 1 della legge 5
marzo 1963, n. 323.