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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482,
recante proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi
della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la
ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma
dell'articolo 1 della medesima legge, con le seguenti modificazioni:
al secondo comma dell'articolo 1 dopo le parole:
nel comune di Spoleto sono aggiunte le seguenti: ed abbiano un
numero di addetti non superiore a 500;
l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 e' sostituito
dal seguente:
Il CIPI dovra' adottare una delibera nella quale siano indicate
le condizioni per l'intervento della GEPI ai sensi del precedente
comma. Tale intervento dovra' essere finalizzato alla
riorganizzazione produttiva e al risanamento del comparto attraverso
le necessarie ristrutturazioni, avendo riguardo alla tutela dei
livelli occupazionali anche attraverso misure di salvaguardia dei
volumi produttivi, in rapporto all'andamento dei mercati
internazionali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 settembre 1982
PERTINI
SPADOLINI - MARCORA -
LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA