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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il secondo comma dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978,
n. 111, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10
giugno 1978, n. 271, e' sostituito dai seguenti:
"Il Ministro di grazia e giustizia puo' provvedere direttamente, in
economia o a trattativa privata, alle spese di cui al precedente
comma, oltre a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora
sia accertata la opportunita' di omettere le formalita' del pubblico
incanto o della licitazione privata.
E' fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruita'
al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico
erariale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 gennaio 1982
PERTINI
SPADOLINI - DARIDA -
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA