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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stipulati o
rinnovati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 2
gennaio 1981, n. 2, restano validi anche ai fini degli atti e
provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti
giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 marzo 1982
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
SPADOLINI - MARCORA -
DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA