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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 5 e 10 della legge 3 giugno 1955, n. 504, sono
abrogati.
La facolta' di economia e commercio e la sua sezione di lingue e
letterature straniere (divenuta facolta' di lingue e letterature
straniere con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1969, n. 823) dell'Universita' di Pisa sono, ai sensi degli articoli
1 e 8 della legge citata, statali a tutti gli effetti e senza
soluzione di continuita', indipendentemente dalle vicende della
convenzione di cui all'articolo 10 della legge medesima.