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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le disposizioni di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 21
febbraio 1980, n. 28, si applicano anche ai professori incaricati
nell'anno accademico 1979-80 che, all'atto della indizione dei
giudizi di idoneita', abbiano comunque compiuto un triennio di
insegnamento nell'incarico.
I professori incaricati di cui al comma precedente hanno titolo a
partecipare alle tornate dei giudizi di idoneita' previste dai commi
quarto e quinto dell'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1982
PERTINI
SPADOLINI - BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA