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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il disposto dell'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la parte
relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, dal 10 novembre di ciascun anno
accademico, non si applica a coloro che in prima tornata abbiano
conseguito i giudizi di idoneita' a professore associato.
I professori associati che si trovino nella situazione prevista nel
comma precedente sono inquadrati in ruolo in corso d'anno, a
decorrere dalla data di delibera della facolta' interessata.
Per tutti i professori di ruolo, ordinari e associati, di prima
nomina, l'opzione fra il regime a tempo pieno e a tempo definito di
cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e' esercitata all'atto della domanda di chiamata
o di inquadramento.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1982
PERTINI
SPADOLINI - BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA