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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le
sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed
integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonche'
dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della
piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e
gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali radioattivi, salvo
quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 4 e fatte salve le
competenze delle regioni a statuto ordinario ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Sono fatte salve inoltre le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di
miniere.