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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai sensi della presente legge per miele si intende il prodotto
alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o
dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano
sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze
specifiche proprie, immagazzinano e lasciano maturare nei favi
dell'alveare.
Tale prodotto puo' essere fluido, denso o cristallizzato.
Il miele a seconda dell'origine si distingue in:
a) miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare
dei fiori;
b) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle
secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle
stesse.
Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:
1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli di
favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi
anche interi con celle opercolate;
2) miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o piu' pezzi
di miele in favo;
3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi
disopercolati non contenenti covata;
4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione
dei favi disopercolati non contenenti covata;
5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi
non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento
moderato.