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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei decreti-legge 26
novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15, e i rapporti
giuridici derivanti dall'applicazione degli stessi decreti restano
validi ed efficaci.