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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Ad ogni concorso, ufficio od impiego per l'accesso al quale sia
prescritto il possesso della gia' denominata "laurea in chimica e
farmacia" ovvero della "laurea in farmacia" sono altresi' ammessi i
laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche. Ove sia richiesto per
l'esercizio dei predetti uffici od impieghi il possesso della
abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, resta
fermo quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 18
luglio 1972, n. 523.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 ottobre 1982
PERTINI
SPADOLINI - BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA