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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel secondo comma dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971,
n. 1076, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non da'
diritto all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a
cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed
artistica".
Restano salvi i diritti quesiti sulla base della normativa
precedente all'entrata in vigore della presente legge.