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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La lettera d) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, come modificata dall'articolo 7 della legge 28
ottobre 1970, n. 775, e' ulteriormente modificata nel modo seguente:
"d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e
comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere
a), b) e c), da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto
del Ministro, sulla base delle elezioni svolte ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721".