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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel primo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' aggiunta la seguente
lettera:
"g) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o
di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento
professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporti di
lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".