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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge
11 agosto 1960, n. 933, modificata dalla legge 15 dicembre 1971, n.
1240, assume la denominazione di "Comitato nazionale per la ricerca e
per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative
(ENEA)", ed e' escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975,
n. 70.
In tutte le vigenti disposizioni di legge o di regolamento alle
parole "Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN)" sono
sostituite le parole "Comitato nazionale per la ricerca e per lo
sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)".
Ai fini della presente legge si intendono per energie alternative
quelle ricavate da fonti diverse dagli idrocarburi.