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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE NELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del
termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23
dicembre 1980, n. 930, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, le parole: "di sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 1982";
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - Il servizio antincendi, assicurato in via
transitoria dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
negli aeroporti di Pescara e di Villanova d'Albenga anche dopo
l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1980, n. 930, in attesa
che l'onere del servizio stesso venga assunto dal titolare della
licenza o dall'ente di cui al primo comma dell'articolo 3 della
medesima legge, continua ad essere svolto con le stesse modalita'
fino al 31 dicembre 1982".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 1982
PERTINI
SPADOLINI - BALZAMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA