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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalita'
dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i
presidenti ed i procuratori generali delle corti di appello, i
presidenti dei tribunali ed i procuratori della Repubblica,
nell'ambito delle rispettive competenze, nel termine massimo di un
quinquennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge,
provvedono con decreto ad assumere per la durata massima di un anno
rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata - nei limiti
dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario - autisti non di
ruolo, in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.