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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La norma di cui all'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
si applica anche a favore del personale del Ministero dei trasporti
che, assunto con contratto a termine, ai sensi dell'articolo 6 della
legge 22 dicembre 1973, n. 825, in data posteriore al 30 aprile 1979,
si trovava in servizio al 31 dicembre 1981.
I contratti relativi al personale di cui al precedente comma, che
vengano a scadenza prima dell'entrata in vigore della presente legge,
sono automaticamente prorogati fino a tale data.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato
in lire 65 milioni in ragione d'anno.
Alla spesa relativa all'anno finanziario 1982, valutata in lire 20
milioni, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo
2001 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno
medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 1982
PERTINI
SPADOLINI - BALZAMO -
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA