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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,
concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei
dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e del personale ad essi collegato, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai professori universitari straordinari, ordinari ed associati
compete, con decorrenza dal 1 gennaio 1983, secondo le proporzioni
fissate dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, l'aumento di cui al precedente secondo
comma".
All'articolo 2:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per il personale di cui agli articoli 10, 11-bis e 12 del
decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, la determinazione
dei nuovi stipendi e' effettuata sulla base degli anni di effettivo
servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31
dicembre 1982, con le modalita' previste dai commi successivi";
al secondo comma, le parole da: "con qualifica superiore a
direttore di sezione" fino a: "inferiori a quelle di appartenenza"
sono sostituite dalle seguenti:
"con qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata e
sugli stipendi iniziali delle singole qualifiche dirigenziali
interessate per il servizio reso nelle qualifiche inferiori a quella
di appartenenza. I servizi svolti dal personale dirigente nelle
soppresse qualifiche di direttore generale, ispettore generale,
direttore di divisione e qualifiche equiparate si considerano
prestati, rispettivamente, nelle qualifiche di dirigente generale,
dirigente superiore e di primo dirigente e quelli eventualmente resi
nelle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore
di divisione, o equiparata, come prestati nella qualifica di primo
dirigente.
Per il personale che riveste la qualifica ad esaurimento di
ispettore generale, ai fini della valutazione del servizio svolto
nella qualifica ad esaurimento di direttore di divisione, si
considera lo stipendio di L. 7.611.240";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Per i segretari generali comunali o provinciali provenienti
dalla carriera di dipendente comunale o provinciale in qualita' di
vicesegretario o di capo ripartizione, il servizio prestato nella
carriera direttiva del comune o della provincia viene valutato con le
stesse modalita' stabilite dal secondo comma per il servizio reso
nella carriera direttiva alle dipendenze dello Stato.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei
confronti dei dirigenti superiori delle camere di commercio di cui al
quadro L della tabella XIV dell'allegato II al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i servizi prestati nella
carriera direttiva camerale".
Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis: - Per il personale dirigente proveniente dagli enti
pubblici disciolti, ai fini di quanto previsto dal precedente
articolo 2, si considera il servizio di ruolo effettivamente prestato
negli enti di provenienza nelle qualifiche direttive e dirigenziali
corrispondenti a quelle dello Stato".
All'articolo 3:
al primo comma, dopo le parole: "comunque prestato", sono
aggiunte le seguenti: "fino al 31 dicembre 1982";
al secondo comma, dopo le parole: "dirigenziali inferiori a
quello rivestito", sono aggiunte le seguenti:
"fino al 31 dicembre 1982" e le parole: "a quello rivestito alla
data del 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti: "a quello
di appartenenza";
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Si applica il terzo comma del precedente articolo 2".
All'articolo 4:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Al personale dirigente di cui ai precedenti articoli 2 e 3,
promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1
gennaio 1983, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione
aumentato della meta' dell'incremento acquisito per classi ed aumenti
periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola
anzianita' di servizio effettivamente prestato nella qualifica di
provenienza";
dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"La disciplina di cui al comma precedente si applica anche al
personale che consegue la qualifica di primo dirigente o equiparata,
fatte salve le vigenti norme piu' favorevoli";
al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Al personale con stipendio inferiore a quello spettante al
collega con pari o minore anzianita' di servizio, ma promosso
successivamente, e' attribuito lo stipendio di quest'ultimo";
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Si applica il terzo comma del precedente articolo 2".
All'articolo 5, le parole: "dall'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica".
All'articolo 6, il secondo comma e' soppresso.
Dopo l'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 6-bis. - Al personale di cui all'articolo 26, ultimo comma,
del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessato dal
servizio dopo il 30 giugno 1982, sono attribuiti, ai fini del solo
trattamento di quiescenza, i benefici di cui ai precedenti articoli
1, 2 e 3, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio al
1 gennaio 1983 e con riferimento all'anzianita' maturata fino alla
data di cessazione dal servizio.
Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del
precedente comma decorre dal 1 gennaio 1983.
Art. 6-ter. - L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad
estendere al dipendente personale dirigente, con gli appositi
adattamenti, le disposizioni previste dal presente decreto mediante
deliberazione da sottoporre alla approvazione delle amministrazioni
competenti.
Art. 6-quater. - Il trattamento economico previsto dal presente
decreto e' provvisorio.
Il nuovo ordinamento della dirigenza determinera' il trattamento
economico definitivo che terra' anche conto dell'anzianita' pregressa
nonche' della progressione economica di carriera collegata
essenzialmente a criteri di professionalita'".
All'articolo 7:
al primo comma, la cifra: "107.000 milioni" e' sostituita dalla
seguente: "110 miliardi";
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Alla spesa di lire 30 miliardi e di lire 80 miliardi relative,
rispettivamente, agli anni 1982 e 1983 si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 6854
e 6858 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per gli anni finanziari medesimi".