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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688,
recante misure urgenti in materia di entrate fiscali, con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 9 e' soppresso;
All'articolo 11, al quarto comma, le parole "non inferiore a
100.000 metri cubi" sono sostituite con le seguenti: "non inferiore a
50.000 metri cubi", e le parole: "appartenenti, in tutti i casi su
indicati, allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale" sono
sostituite con le seguenti: "gestiti, in tutti i casi su indicati, da
aziende appartenenti allo stesso gruppo titolare di raffineria
nazionale o comunque utilizzati per conto delle predette aziende
mediante contratti pluriennali di deposito";
All'articolo 21, al secondo comma, sono aggiunte in fine le
seguenti parole: ", limitatamente ai depositi per uso commerciale";
Dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente:
"Art. 22-bis. - Nel decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1977, n. 954, sono apportate le seguenti modifiche:
1) l'ultimo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data
dell'effettiva liquidazione dell'integrazione d'aggio l'esattore ha
diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603,
pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli.
Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente
di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui
all'articolo 7 dello stesso decreto";
2) l'ultimo comma dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data
dell'effettiva liquidazione dell'indennita' l'esattore ha diritto ad
una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari
all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia
capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza
l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 dello
stesso decreto"";
Alla tabella 5, nel titolo e' soppressa la parola: "effettivo".
Gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 10 luglio 1982,
n. 430, e agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1982,
n. 486, restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti
ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti
sulla base delle medesime disposizioni. Agli effetti della
liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente alla
data del 1 agosto 1982 nelle fabbriche produttrici o comunque e
dovunque in possesso dei fabbricanti e degli imbottigliatori, si
applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 22 del
decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni,
nella legge 10 maggio 1976, n. 249, nonche' quelle contenute negli
articoli 3 e 4 del decreto-legge 1 ottobre 1979, n. 478, convertito,
con modificazioni, nella legge 30 novembre 1979, n. 599.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA -
LA MALFA - DARIDA -
MARCORA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA