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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694,
concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al
30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del
settore previdenziale, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
parole: "Il termine per i versamenti in conto corrente postale dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro
agricolo per gli operai a tempo determinato nonche' dai coltivatori
diretti, coloni e mezzadri, e rispettivi concedenti, compresi i
contributi aggiuntivi, in scadenza al 10 novembre 1982, e' prorogato
al 10 dicembre 1982.".
All'articolo 2:
al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole "e deve essere
non inferiore, a parita' di trattamento retributivo, a quello
determinato ai sensi del precedente comma";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, a quanti, muniti di diploma di laurea, si trovino
inquadrati in una carriera direttiva dello Stato anche se tale
diploma sia stato considerato, ai fini degli sviluppi di carriera,
successivamente alla immissione in servizio. L'esercizio della
facolta' di riscatto resta limitato ai periodi di studio non
contemporanei ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo,
considerati utili agli stessi fini per effetto di disposizioni
diverse".
Gli atti ed i provvedimenti, adottati in applicazione delle
disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 2 agosto 1982, n. 493,
restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi
conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla
base delle stesse disposizioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1982
PERTINI
SPADOLINI - DI GIESI -
LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA