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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696,
recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di
ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e
del febbraio 1981, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al terzo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
termine del 31 luglio 1982, indicato nel settimo comma dello stesso
articolo 7, e' prorogato al 31 dicembre 1982.";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I comuni, sulla base di autonome valutazioni e di criteri
fissati dai consigli comunali, utilizzano i fondi assegnati dal CIPE
ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni.
Le somme attribuite dal CIPE ai singoli comuni, relativamente
al programma 1981, e gia' accreditate presso le tesorerie regionali e
provinciali sono immediatamente disponibili senza necessita' di
stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti.";
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - Il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui
all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, tiene conto di
maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti antisismici richiesti per
le opere pubbliche di competenza degli enti locali, appaltate o
iniziate e non completate prima del 23 novembre 1980.";
"Art. 3-ter. - Il contributo di cui all'articolo 3 della legge
28 gennaio 1977, n. 10, non e' dovuto per le concessioni edilizie che
saranno rilasciate sino al 31 dicembre 1985 dai comuni terremotati
dichiarati totalmente disastrati.";
"Art. 3-quater. - Il proprietario di casa rurale, che sia stata
distrutta o danneggiata per effetto del sisma, puo' chiedere di
utilizzare il contributo spettantegli a norma degli articoli 9 e 10
della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la casa distrutta o
danneggiata, per l'esecuzione dei lavori di completamento o
adeguamento antisismico di altro fabbricato rurale, la cui
costruzione era in corso all'epoca del sisma.";
"Art. 3-quinquies. - Agli assegnatari di alloggio costruito o
acquistato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981,
n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n.
219, si applica il canone sociale dell'edilizia residenziale
pubblica, se il reddito complessivo annuo del nucleo familiare
dichiarato e accertato dal comune e' inferiore a lire quindici
milioni.
Gli alloggi eccedenti le richieste degli aventi diritto ai
sensi del citato articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75,
sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n.
392, in base a criteri fissati dai consigli comunali.";
"Art. 3-sexies. - Il termine di cui al secondo comma
dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e'
ulteriormente prorogato al 30 giugno 1983.
Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire che non
possono ricostruire in sito anche per ragioni connesse all'assetto
urbanistico o per l'adeguamento dell'alloggio al nucleo familiare, il
comune assegna l'area occorrente per la ricostruzione anche in
comproprieta' nell'ambito del piano di zona di cui al secondo comma,
lettera a), dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni ed integrazioni.";
"Art. 3-septies. - Le commissioni di cui all'articolo 14 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, hanno poteri di accertamento della
conformita' urbanistica del progetto di riparazione o di
ricostruzione e della relativa valutazione della misura del
contributo.";
Art. 3-octies. - I giovani interessati alla chiamata alle armi
nell'anno 1983, residenti nei comuni danneggiati dal terremoto, sono
dispensati dal compiere il servizio di leva anche con riferimento al
servizio sostitutivo civile.";
"Art. 3-nonies. - Le spese occorse per la demolizione di immobili,
se causate anche da esigenze di riassetto del territorio conseguenti
agli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981 e non
liquidate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile,
sono finanziate a valere sui fondi di cui all'articolo 3 della legge
14 maggio 1981, n. 219.";
"Art. 3-decies. - L'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1982,
n. 57, come modificato dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e'
sostituito dal seguente:
"Per la realizzazione dei progetti relativi all'installazione dei
prefabbricati e per la costruzione di edifici comunque donati ai
comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio
1981 sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per
l'urbanizzazione delle relative aree, i comuni interessati utilizzano
i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14
maggio 1981, n. 219.
Il CIPE procedera' al reintegro dei fondi dei singoli comuni su
proposta del Ministro per il coordinamento della protezione
civile".";
"Art. 3-undecies. - Per la sistemazione delle famiglie delle
province di Avellino, Potenza e Salerno, abitanti all'epoca del sisma
in case sparse, demolite o dichiarate inagibili, per le quali non vi
sia stata concessione di contributo per la ricostruzione o per la
riparazione e per programmi urgenti di edilizia scolastica, il comune
interessato, d'intesa e con l'autorizzazione del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, a valere sui fondi assegnati
dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
e' autorizzato a provvedere, nelle forme piu' idonee. Il CIPE
procedera' al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del
Ministro per il coordinamento della protezione civile.";
"Art. 3-duodecies. - Il termine di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e' prorogato al 31 dicembre
1985.";
"Art. 3-terdecies. - Le disposizioni di cui al nono comma
dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47,
sono estese alle imprese ubicate nelle zone colpite dal terremoto del
novembre 1980 e del febbraio 1981.";
"Art. 3-quaterdecies. - Il Ministro dei lavori pubblici, sulla
base delle esperienze acquisite, ha facolta' di apportare
integrazioni alle normative tecniche di esecuzione per le riparazioni
ed il consolidamento degli edifici anche in relazione alla
prevenzione antisismica".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1982
PERTINI
SPADOLINI - SIGNORILE
Visto, il Guardasigilli: DARIDA