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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697,
recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di
regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di
riordinamento della distribuzione commerciale, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 3, secondo comma, sono soppresse le parole "nonche' di
tartufi".
Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - Per le cessioni e le importazioni comunque
effettuate, di dischi, nastri e cassette registrati l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 10 per
cento.
Per le cessioni e le importazioni di tartufi l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 18 per
cento".
Dopo l'articolo 5, e' aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis. - Nell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le
cessioni degli atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in
essere dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. La
disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1973.
Dopo il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e' aggiunto il seguente:
" Non sono considerate attivita' commerciali le cessioni degli
atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica".
La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1974".
All'articolo 6:
al terzo comma, sono soppresse le parole: "Il provvedimento ha
effetto non prima di trenta giorni dalla sua notifica ed avverso ad
esso e' ammesso ricorso al Ministro delle finanze, che puo' disporre
la sospensione";
al quarto comma, sono soppresse le parole: "Il provvedimento e'
pubblicato su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale a spese
dell'interessato";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il provvedimento di chiusura dell'esercizio o di sospensione
della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
svolta, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio
1976, n. 249, e successive modificazioni, nonche' il provvedimento di
sospensione dell'iscrizione nell'albo professionale, di cui al
precedente comma, hanno effetto non prima di sessanta giorni dalla
notifica. Entro tale termine l'interessato puo' chiedere la
sospensione del provvedimento con istanza diretta alla commissione
tributaria di primo grado dinanzi alla quale e' proposto od e'
pendente ricorso contro l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria
o contro l'avviso di rettifica o di accertamento. La commissione
decide sull'istanza di sospensione entro e non oltre sessanta giorni
dalla presentazione della stessa, con ordinanza non impugnabile.
Durante il giudizio sull'istanza di sospensione il provvedimento non
ha effetto. Il provvedimento sospeso dalla commissione produce
effetto a conclusione del giudizio avverso l'avviso di irrogazione
della pena pecuniaria od avverso l'avviso di rettifica o di
accertamento quando le violazioni siano state in tutto od in parte
definitivamente accertate.
Il provvedimento di sospensione della iscrizione nell'albo
professionale divenuto comunque efficace e' pubblicato su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale a cura dell'organo che l'ha
disposto ed a spese dell'interessato".
L'art. 8 e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano fino
all'entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio
e comunque non oltre il 31 dicembre 1984.
Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete
di vendita, di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno
1971, n. 426, e' sospeso il rilascio di autorizzazioni amministrative
all'apertura di nuovi esercizi di vendita al dettaglio di generi di
largo e generale consumo.
A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo
comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non puo'
essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della
superficie di vendita fino a 200 metri quadrati ed al trasferimento
nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di
vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi
l'attivita' deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve
altresi' essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo
esercizio con superficie di vendita non superiore a 400 metri
quadrati si intenda concentrare l'attivita' di almeno due esercizi
dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da
non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta
la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.
Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al precedente
comma richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi
degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte
autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite
per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94.
Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n.
558, in deroga all'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge
medesima, i sindaci, in conformita' ai criteri stabiliti dalle
regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli
orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori
merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le
ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20. Entro tali
limiti l'esercente ha facolta' di scegliere l'orario di apertura,
comprendente almeno due ore di intervallo pomeridiano. Riducendosi o
eliminandosi da parte dell'esercente tale intervallo si riduce
corrispondentemente la misura dei limiti giornalieri.
La disposizione di cui all'articolo 6, secondo comma, della
legge 28 luglio 1971, n. 558, e' estesa agli esercizi specializzati
nella vendita di libri, di dischi, di nastri magnetici, di opere
d'arte, di oggetti di antiquariato, di articoli ricordo e di mobili.
Sono fatte salve le potesta' legislative e le funzioni
amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6
della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e' ulteriormente aumentata di
lire 50 miliardi per ciascun anno dal 1982 al 1991.
I limiti di finanziamento previsti dall'articolo 3, nono e
decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, gia' aumentati
dall'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n.
414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
1981, n. 544, sono elevati a due miliardi di lire per i soggetti
beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), della citata
legge 10 ottobre 1975, n. 517, e a un miliardo per gli altri soggetti
e, limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i
finanziamenti di importo inferiore a 30 milioni di lire.
Sono altresi' elevati a 20 miliardi di lire i limiti di
finanziamento per le societa' promotrici di centri commerciali
all'ingrosso non alimentari e per le societa' consortili con
partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, aventi per oggetto
la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, settimo comma,
della legge 10 ottobre 1975, n. 517, su proposta dei rappresentanti
delle regioni nel comitato di gestione, la quota riservata al
commercio all'ingrosso puo' essere elevata fino al 50 per cento.
I termini di un anno per la stipula delle operazioni di
finanziamento e di due anni per la concessione del contributo,
previsti dall'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975,
n. 517, modificati dall'articolo 34, sesto comma, della legge 24
aprile 1980, n. 146, possono essere prorogati, con deliberazione del
comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge 10
ottobre 1975, n. 517, al massimo, rispettivamente, fino a tre e
quattro anni, anche per le operazioni in corso anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Per la pubblicita' dei listini dei prezzi depositati presso il
Comitato interministeriale dei prezzi e' stanziata, per l'anno 1982,
la somma di lire 2 miliardi.
All'onere di lire 52 miliardi, derivante dall'attuazione del
presente articolo per il 1982, e all'onere di lire 50 miliardi per
l'anno 1983, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari, all'uopo utilizzando
l'accantonamento: "Provvidenze per la razionalizzazione e
l'ammodernamento della rete distributiva". Per gli anni successivi,
sino al 1991, si provvedera' mediante la legge finanziaria.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti
operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo
sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la
concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, e'
concesso, annualmente, dal comitato di gestione previsto
dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un contributo
diretto ad aumentare le disponibilita' del fondo di garanzia. Il
contributo e' erogato nella misura massima dell'1 per cento dei
finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere
derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5
miliardi all'anno, detratti dallo stanziamento previsto dal settimo
comma del presente articolo.
Le cooperative ed i consorzi di cui al precedente comma possono
accantonare, nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 66
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, un importo commisurato all'ammontare complessivo delle garanzie
rilasciate risultanti in bilancio, per la costituzione di un fondo a
copertura di eventuali perdite derivanti dal mancato rimborso delle
somme pagate nella qualita' di garanti.
I comuni o consorzi di comuni beneficiari dei mutui di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25,
possono destinare al completamento del programma previsto dallo
stesso articolo 8 le somme dai medesimi non utilizzate per le
finalita' di cui all'articolo 7 dello stesso decreto-legge.
Ove il completamento delle opere non trovasse intera copertura
finanziaria da quanto stabilito nel precedente comma, si attinge alle
quote di rifinanziamento dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 94".
Gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle
disposizioni contenute nel decreto-legge 4 agosto 1982, n. 495,
restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi
conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla
base delle medesime disposizioni.
Le norme contenute nel comma precedente si applicano altresi'
all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n.
697, limitatamente alla disposizione per effetto della quale
l'aliquota del 18 per cento si applica alle cessioni e alle
importazioni di dischi, nastri e cassette registrati, nonche'
all'articolo 3, secondo comma, dello stesso decreto, limitatamente
alle disposizioni relative alle cessioni e alle importazioni di
tartufi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA
ANDREATTA - LA MALFA
- MARCORA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA