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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pensioni erogate dal Fondo per la previdenza del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto in godimento al 31 dicembre
1979, nell'importo in essere a tale data, sono rivalutate, con
decorrenza 1 gennaio 1980, secondo i coefficienti appresso indicati,
in relazione ai rispettivi periodi di decorrenza:
Anno di decorrenza originario Coefficienti
della pensione di rivalutazione
ante 1964 1,25
anno 1964 1,20
anno 1965 1,16
anno 1966 1,14
anno 1967 1,11
anno 1968 1,09
anno 1969 1,07