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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario
puo' avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti,
salvo che l'autorita' giudiziaria disponga o la parte richieda che la
notificazione sia eseguita personalmente.
L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la
notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da
eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la
parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.