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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il limite massimo stabilito dalla legge 26 luglio 1977, n. 491,
quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle imprese
fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed
animali, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio
1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per le
spese necessarie alla applicazione del decreto stesso e delle altre
disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per
le conserve alimentari, viene elevato a lire 700 milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 novembre 1982
PERTINI
SPADOLINI - MARCORA -
ANDREATTA - BARTOLOMEI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA