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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la realizzazione, anche tramite acquisti di immobili, di opere,
di infrastrutture, di mezzi tecnici e logistici, ivi compreso
l'equipaggiamento, e delle altre misure ritenute necessarie nel
quadro del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico degli
apparati strumentali e per l'adeguamento dei servizi
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli
agenti di custodia, nel quadro del coordinamento e della
pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n.
121, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 440 miliardi da
iscriversi nel capitolo 2779 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno.
La spesa di cui al precedente comma e' ripartita in lire 150
miliardi per l'anno finanziario 1982 e in lire 145 miliardi per
ciascuno degli anni finanziari 1983 e 1984.