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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1966, n.
1144, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno
1980, n. 270, convertito in legge dalla legge 8 agosto 1980, n. 436,
e' sostituito dal seguente:
"La data di inizio dell'ora legale, compresa nel periodo 15
marzo-10 giugno, e quella di cessazione, compresa nel periodo 20
settembre-31 ottobre, sono annualmente fissate con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica
istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e
dello spettacolo".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1982
PERTINI
FANFANI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA