Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1983, il
bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario
1983 secondo gli stati di previsione e successiva prima nota di
variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le
disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.
Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini
di competenza, in L. 67.254.727.875.000.