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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto
con l'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, al terzo
comma, le parole: "possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica
amministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico o privato"
sono sostituite dalle seguenti: "possono richiedere ad ogni ufficio
della pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico
o privato e ad ogni societa' fiduciaria".