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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829,
concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da
calamita' naturali o eventi eccezionali, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, al secondo comma, le parole: "di intesa con le
regioni interessate" sono sostituite con le altre: "sentito il parere
delle regioni interessate, che va espresso entro un termine
compatibile con le necessita' dell'emergenza";
All'articolo 2:
sono soppresse le seguenti parole: "i residui delle assegnazioni
del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980,
n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980,
n. 874, nonche'";
e' aggiunto il seguente comma:
"Al Fondo per la protezione civile viene altresi' assegnata la
somma di lire 80 miliardi";
L'articolo 3 e' sostituito con il seguente:
"Per gli adempimenti di cui al presente decreto e' autorizzato
l'impiego di personale civile e militare dello - Stato, nei limiti di
quaranta unita', dille qualifiche dirigenziali, direttive, di
concetto ed esecutive, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri a disposizione del Ministro per il coordinamento della
protezione civile.
Il personale civile e' collocato fuori ruolo, il personale militare
con grado di generale o colonnello e gradi corrispondenti non e'
computato nei contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge
10 dicembre 1973, n. 804, e quello di grado inferiore a colonnello,
ivi compresi i sottufficiali, e' collocato in soprannumero
nell'organico del rispettivo ruolo e grado";
L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
"Le somme prelevate dal Fondo di cui al precedente articolo 1 sono
reintegrate dal Ministero del tesoro nell'ambito degli esercizi 1983
e 1984, con apposite norme da inserire nella legge di bilancio, sulla
base di rendiconti presentati dal Ministro per il coordinamento della
protezione civile entro l'anno 1984";
Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis. - All'onere di lire 80 miliardi previsto al secondo
comma del precedente articolo 2 si provvede mediante corrispondente
riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1983, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto
a lire 75 miliardi, l'accantonamento di cui alla voce "Interventi in
favore del settore della grande viabilita'" e quanto a lire 5
miliardi quello di cui alla voce "Razionalizzazione della rete
distributiva".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1982
PERTINI
FANFANI - GORIA -
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA